Porte telematiche, ancora un ricorso del Comune accettato dalla Corte di Cassazione. Il vicesindaco Matulli: "Continua l'operazione verità sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione"

"Ancora una volta la Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione comunale in materia di porte telematiche e corsie preferenziali. Si tratta di un nuovo tassello dell'operazione verità sulla legittimità dell'operato del Comune nei confronti di chi, in questi anni, ha accusato l'Amministrazione voler far cassa con un atteggiamento vessatorio nei confronti dei cittadini basato su procedure illegittime. E in concreto significa che anche le società di noleggio con conducente devono dotarsi di telepass per l'accesso alle corsie preferenziali". È quanto dichiara il vicesindaco Giuseppe Matulli commentando la nuova sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell'Amministrazione contro un pronunciamento avverso di un giudice di pace. La sentenza della Suprema Corte è del 12 maggio ed è stata depositata in cancelleria il 10 ottobre.La questione risale al 2004 e prende il via con un ricorso presentato dagli Autonoleggi Sergio Lenzi al giudice di pace contro una contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale per la violazione degli articoli 7 (primo comma lettera a) e 14 del codice della strada, ovvero per transito non autorizzato sulle corsie preferenziali perché i veicoli non erano dotati del telepass necessario per la circolazione nelle corsie "vigilate" dalle porte telematiche. La tesi del ricorrente era che quale società titolare di autorizzazione a noleggio con conducente non poteva essere vietato l'uso delle corsie preferenziali. Il ricorso fu accolto dal giudice di pace che motivò la sua sentenza citando l'equiparazione, operata dalla legge 21 del 1992 (legge quadro sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), tra le licenze per autonoleggio con autista e quelle per il servizio taxi ai cui titolari è consentito il transito sulle corsie preferenziali. Ma il giudice di pace dichiarò illegittimo anche l'obbligo, deciso dal Comune con apposita ordinanza, per i veicoli autorizzati di dotarsi di telepass per il transito nelle corsie preferenziali "sorvegliate" dalle porte telematiche in quanto corrispondenti anche ad ingressi della ztl. Secondo il giudice di pace, infatti, questa prescrizione era in contrasto con la legge 21 del 1992 e non poteva trovare fondamento nell'articolo 7 del codice della strada perché "l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non potrebbe mai essere subordinata, in base alla legge 21 del 1992, al pagamento di un pedaggio per l'accesso al centro storico o comunque condizionato al possesso di apparecchi telepass o altri dispositivi elettronici". E inoltre, sempre secondo il giudice di pace, l'articolo 7 del codice della strada consentendo l'imposizione di un pagamento per l'accesso al centro storico potrebbe, rivolgersi a chi tale accesso effettui per ragioni di lavoro, essendo tale norma rivolta ai "cittadini in maniera generica che vantano solo un interesse legittimo alla pretesa di poter accedere al centro". Il giudice di pace osservava infine che tale limitazione o imposizione incideva sul diritto al lavoro costituzionalmente garantito e quindi accoglieva il ricorso.L'Amministrazione comunale ha quindi presentato a sua volta ricorso contro questo pronunciamento evidenziando una "violazione ed errata interpretazione di legge (articolo 7, comma primo, e articolo 14 del codice della strada, e articolo 11 della legge 21 del 1992, e articoli 1, 3 e 4 della Costituzione)". Nel ricorso si osservava infatti che l'ordinanza autorizzava le auto con licenza di noleggio e i taxi all'accesso alle corsie preferenziali, prevedendo per entrambe l'uso del telepass che consentiva l'identificazione tramite la porta telematica installata all'entrata delle corsie. Secondo l'Amministrazione sia le corsie preferenziali che l'attivazione del controllo su queste tramite sistemi automatizzati erano pienamente legittime perché adottate in conformità alla legge. Le ordinanze avevano poi previsto la necessità di un'autorizzazione (che l'Autonoleggio Sergio Lenzi non ha mai richiesto) e il possesso di un apparecchio telematico (il telepass) per l'accesso alle corsie preferenziali, garantendolo ai taxi e alle vetture di autonoleggio con conducente purché dotate di tale strumento. Il Comune sosteneva quindi di aver del tutto legittimamente, nell'ambito del potere discrezionale della pubblica amministrazione, adottato una specifica regolamentazione di controllo agli accesso mediante scelte tecniche non censurabili dal giudice ordinario in relazione all'interesse pubblico soddisfatto.La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione rigettando le conclusioni del giudice di pace. Secondo la Suprema Corte non è infatti in discussione la possibilità da parte delle vetture a noleggio con autista (equiparate dalla legge 21 del 1992 ai taxi) di accedere alle ztl o alle corsie preferenziali. Si tratta invece di verificare se sia o meno legittima la scelta del Comune di Firenze di prevedere l'uso di un apposito strumento elettronico per il controllo dell'accesso imposto ai taxi e alle vetture a noleggio con conducente dall'ordinanza specifica. E la Corte di Cassazione ha deciso che le conclusioni del giudice di pace sono errate e che il Comune può decidere in tal senso in piena legittimità. "In primo luogo la legge 21 del 1992 individua le competenze regionali e comunali per la normazione in materia. In particolare l'articolo 5, nel delineare le competenze comunali, prevede che le amministrazioni possano con regolamenti definire le modalità per lo svolgimento del servizio. L'articolo 11 stabilisce poi che i veicoli adibiti al servizio taxi possano circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali". Su questa base la Corte di Cassazione ha stabilito che il Comune ha operato nell'ambito della legge e ha ritenuto di consentire l'accesso alle ztl e alle corsie preferenziali ai taxi e alle vetture a noleggio con autista, ritenendo, peraltro di utilizzare sistemi automatici di controllo regolarmente autorizzati allo scopo di favorire un agevole controllo (e sanzione) di coloro che non sono autorizzati a tali accesso". La Corte ricorda quindi che il Comune ha approvato (delibera 28/11/2002) l'utilizzo del sistema di controllo agli accessi alla ztl con telepass autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 19/6/2003. E che successivamente con ordinanza sempre del 2003 ha previsto un sistema diversificato di titoli autorizza tori per varie casistiche di utenti che possono accedere attraverso le porte telematiche condizionando l'accesso alla ztl e alle corsie preferenziali al possesso di un'autorizzazione e di un apparecchio telematico. "E ciò – aggiunge la sentenza – in conformità all'articolo 11 della legge 21 del 1992…. e che tale modalità operativa determina certamente un minor numero di violazioni e divieti e conseguentemente induce effetti positivi sul traffico e sul trasporto pubblico". La Corte continua sottolineando inoltre che questa regolamentazione non si pone in contrasto con l'articolo 7 del codice della strada che anzi prevede che vi possa essere una specifica regolamentazione da parte dei comuni che "possono subordinare l'ingresso e la circolazione dei veicoli al motore all'interno della ztl anche al pagamento di una somma". La Corte ha poi respinto anche la questione di legittimità costituzionale avanzata dal giudice di pace. "Sotto tale profilo – precisa la Corte di Cassazione – nessun rilievo assume la distinzione individuata dal giudice di pace secondo cui la norma riguarderebbe genericamente e non coloro che per lavoro si servono legittimamente delle corsie preferenziali. Infatti la previsione di uno specifico obbligo per coloro che fruiscono delle corsie preferenziali non appare in contrasto con la disciplina costituzionale che tutela il diritto al lavoro né con il principio espresso dall'articolo 23 della Costituzione, posto che deve ritenersi quanto al primo profilo che la scelta operata in concreato (acquisizione di un telepass) non costituisca un onere tale da porre seriamente in discussione il diritto al lavoro, così come, quanto al secondo profilo, non può ritenersi violato il disposto di cui all'articolo 23 della Costituzione in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che indirettamente l'utente ne riceve in conseguenza di un efficace controllo delle zone riservate e un conseguente miglior funzionamento del servizio di trasporto pubblico".Su queste basi il ricorso del Comune è stato accolto e il provvedimento del giudice di pace cassato. (mf)