Porte telematiche, la Corte di Cassazione dichiara legittime le multe elevate sulle corsie preferenziali. Il vicesindaco Matulli: "Riconosciuta la giustezza del nostro operato"
Quattro anni. Tanto il tempo che è passato dalle prime sentenze dei giudici di pace e il pronunciamento della Corte di Cassazione che mette definitivamente la parola fine alla querelle sulla legittimità delle sanzioni elevate sulle corsie preferenziali dalle porte telematiche. La sentenza della Corte di Cassazione del 12 maggio ma depositata il 15 ottobre ha dichiarato assolutamente legittime le contravvenzione accogliendo il ricorso dell'Amministrazione comunale contro una sentenza del giudice di pace che, invece, aveva sentenziato l'illegittimità. Viene quindi confermata l'autorizzazione, già certa per l'Amministrazione sulla base del codice della strada, per le porte telematiche di sanzionare non soltanto gli accessi non autorizzati alla ztl ma anche alle corsie preferenziali."La sentenza della Suprema Corte pone fine alla discussione sulla presunta illegittimità delle contravvenzioni elevate dalle porte telematiche collocate agli accessi della ztl che corrispondono anche a corsie preferenziali commenta il vicesindaco Giuseppe Matulli . Discussione che tante volte ha occupato le pagine dei giornali e l'attenzione del consiglio comunale. Questa illegittimità era sostenuta da parte del centro destra e da alcuni giudici di pace che in alcune sentenze hanno dato torto all'Amministrazione comunale e alla Polizia Municipale". Ma non sono mancate anche le sentenze a favore del Comune, in un rapporto che il vicesindaco Matulli stima in 10 favorevoli e una contraria. "Ma l'attenzione del centro destra si è sempre concentrata sui pronunciamenti avversi nonostante le nostre spiegazioni, comprovate da norme e lettere del ministero competente. È stata avviata una sorta di crociata contro il Comune accusato di voler far cassa con un atteggiamento vessatorio nei confronti dei cittadini basato su procedure illegittime. Da parte nostra continua il vicesindaco abbiamo sempre ritenuto legittima la sanzione elevata per una violazione grave come il transito nelle corsie preferenziali, transito riservato al trasporto pubblico e alle emergenze. E lo abbiamo sempre detto e ripetuto in tutte le sedi. Senza dimenticare che si tratta comunque di multe elevate a conducenti e veicoli che hanno chiaramente violato le norme"."Adesso, con questo pronunciamento precisa il vicesindaco si chiude definitivamente la vicenda, senza possibilità di ulteriori ricorsi. E i cittadini che hanno seguito la crociata del centrodestra a questo punto dovranno pagare le multe". In specifico sarà il Corpo dei Vigili Giurati a dover versare quanto dovuto ma, secondo la Polizia Municipale, visto che le altre sentenze dei giudici di pace avverse all'Amministrazione e contro cui è stato presentato ricorso presso la Corte di Cassazione si basano sullo stesso principio, è prevedibile che il pronunciamento venga esteso anche agli altri casi similari.La vicenda risale al 2004 quando il giudice di pace accolse il ricorso presentato dal Corpo dei vigili giurati (sentenza 17 dicembre) annullando 142 verbali (sui 149 impugnati) emessi dalla Polizia Municipale per violazione degli articoli 7 comma 1 e 14 del codice della strada, ovvero per il transito ripetuto con diversi veicoli corsie preferenziali nel centro storico. Violazioni che erano state rilevate attraverso apparecchiature elettroniche, le porte telematiche, poste ai varchi di accesso al centro. Il giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo che gli apparecchi non fossero autorizzati. O meglio erano autorizzati espressamente al solo controllo degli accessi alle zone a traffico limitato. Secondo il giudice di pace, infatti, il ministero competente aveva rilasciato al Comune di Firenze per l'esercizio delle porte telematiche il 19 giugno 2003, prima cioè dell'introduzione della norma (articolo 1-bis, lettera g del Codice della Strada) che ha esteso i casi nei quali è possibile la contestazione differita, ricomprendendovi anche quelli relativi agli accessi alle corsie riservate. E pertanto rigettò il ricorso dell'Amministrazione secondo cui le apparecchiature utilizzate ed autorizzate consentivano contemporaneamente e con le stesse modalità tecniche di operare un identico controllo anche su alcune corsie preferenziali poste in corrispondenza degli accessi alla ztl. Secondo il giudice di pace, infatti, sarebbe stata necessaria per questo utilizzo un'apposita ulteriore autorizzazione, non potendo ritenersi sufficiente la sola legge che ha esteso i casi di mancata immediata contestazione anche alla circolazione sulle corsie riservate, seppur a condizione dell'utilizzo dei soli dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 127 del 197.La Corte di Cassazione ha invece rigettato le conclusioni del giudice di pace, accogliendo quindi il ricorso del Comune in merito alla non necessità di una ulteriore autorizzazione. La Suprema Corte ritiene infatti "che l'espressa previsione contenuta nella norma richiamata, che ha assoggettato ad identica disciplina (per quanto riguarda l'esonero dall'obbligo della immediata contestazione) sia l'accesso alle ztl sia la circolazione sulle corsie preferenziali, abbia determinato l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis della legge 127 del 1997, (quali quelli in questione) ed installati in conformità delle specifiche autorizzazioni ministeriali, anche alla rilevazione degli accessi alle corsie riservate, nel solo caso in cui queste ultime corrispondano materialmente ai varchi di accesso alla ztl". Come argomenta la sentenza "in tali casi l'autorizzazione ministeriale rilasciata all'esito del complesso ed articolato procedimento imposto per l'installazione ed esercizio degli impianti in questione ha già consentito una specifica, ampia ed approfondita verifica, non solo sull'idoneità tecnica delle apparecchiature prescelte e del suo funzionamento, ma anche del loro posizionamento e delle scelte operate dall'Amministrazione in relazione alla regolamentazione del traffico. Di conseguenza una nuova ulteriore autorizzazione, richiesta soltanto per valutare l'idoneità degli stessi impianti anche al fine di operare controlli sulle corsie riservate (già da tempo previste e deliberate) risulterebbe superfluo per essere già state effettuate tutte le verifiche ritenute necessarie per garantire la corretta e sicura funzionalità degli impianti". E in dettaglio "con riferimento specifico ai 15 varchi che risultano autorizzati dal decreto ministeriale del 19 giugno 2003, gli impianti installati e autorizzati possono essere utilizzati anche per il controllo delle corsie riservate poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle ztl con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge che ha inserito la norma di cui alla lettera g dell'articolo 201 del codice della strada".Pertanto la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Comune e quindi cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dal Corpo dei Vigili Giurati riguardo alle 142 contravvenzioni contestate.Per quanto riguarda la contravvenzione, per il transito non autorizzato nelle corsie preferenziali la sanzione ammonta a 70 euro cui si devono aggiungere le spese di accertamento e notifica (per Firenze 8,11 euro e per gli altri comuni 14,55). Sono in corso valutazioni da parte dell'ufficio legale e della Polizia Municipale in merito al raddoppio o meno della sanzione previsto una volta decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale."Chi si è affidato alle valutazione dell'opposizione di centro destra ha subìto il danno e la beffa conclude il vicesindaco Matulli . La posizione dell'Amministrazione comunale, oltre a tutelare le regole della convivenza, si è rivelata più conveniente per gli stessi interessi dei singoli". (mf)