Teatro Puccini, Donzelli (Pdl): "Il comune voleva chiuderlo da settembre 2008"
"L'Amministrazione comunale guidata dal Pd aveva messo nero su bianco il primo settembre del 2008 che avrebbe chiuso il teatro Puccini e restituito il bene alla nuova proprietà il 26 settembre 2008. A prescindere dall'udienza quindi, il destino del Teatro Puccini è stato segnato all'amministrazione comunale guidata dal Pd." Lo ha dichiarato il consigliere comunale Giovanni Donzelli (Pdl) dopo aver ricevuto la risposta dell'assessore Falchetti ad una sua interrogazione sul tema.
"Falchetti mi scrive testualmente -spiega Donzelli - che ‘la Direzione Patrimonio comunicava peraltro alla proprietà la volontà dell’Amministrazione comunale di procedere alla restituzione del bene, con nota del 1/9/2008. Non è stato tuttavia dato corso alla riconsegna, fissata per il 26/9/2008, in quanto l’immobile non era stato liberato dall’Associazione Teatro Puccini’. E' evidente che la sinistra fiorentina, prima con Domenici e ora con Renzi, ha scelto di sacrificare la cultura e l'arte nella la trattativa con i soliti noti del mondo economico che ridisegna la nostra città. Ricordo che il teatro aperto la sera è l'ultima frontiera di buon gusto e legalità prima delle Cascine. Non è solo un problema di arte e di cultura, ma anche di sicurezza e decoro per un'area delicatissima".
Finalmente, dopo la mia richiesta - conclude - la commissione cultura si occuperà della questione ascoltando e incontrando formalmente l'associazione Teatro Puccini". (edl)
Ecco il testo della risposta di Falchetti, così come fornito da Donzelli:
Prot. 62
Firenze, 12 novembre 2009
Al Sig. Consigliere
Donzelli Giovanni
E. p.c.: Al Presidente del Consiglio Comunale
All’Ufficio del Consiglio
Ai Gruppi Consiliari
Loro sedi
OGGETTO: risposta interrogazione n. 621/ 2009
In merito all’interrogazione di cui all’oggetto e in riferimento a quanto comunicato dagli uffici, si segnala quanto segue. Con atto di citazione notificato in data 30/4/2009, la MT Manifattura Tabacchi Spa – proprietaria dell’intero complesso ex manifattura tabacchi - , ha convenuto in giudizio il Comune di Firenze per ivi sentir dichiarare che l’Amministrazione Comunale non possiede alcun titolo per occupare l’immobile posto in Firenze, in angolo fra V. delle Cascine e V. Tartini, comunemente indicato come “Teatro Puccini”, nonché conseguentemente condannare il Comune di Firenze all’immediato rilascio dello stesso ed al pagamento dell’indennità di occupazione nella misura di €. 9.166,66 mensili dalla data del 27/12/2002 all’effettivo rilascio. Sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Patrimonio con il rapporto informativo del 27/7/2009 e documentazione allegata, nonché a seguito di specifica autorizzazione a resistere in giudizio rilasciata dalla suddetta Direzione con determinazione del 9/10/2009, questa Avvocatura ha provveduto alla redazione della memoria difensiva per l’Amministrazione Comunale depositata in giudizio in data 23/10/2009. I fatti da cui trae origine la vicenda oggetto del contenzioso di cui trattasi possono come di seguito brevemente riassumersi. Il Comune di Firenze detiene l’immobile in questione a far data dal 2001, quando ne era proprietaria l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS): tale detenzione è stata formalizzata nel 2002 in base ad atto di concessione il quale, sottoscritto il 29/4/2002 fra l’AAMS stessa ed il Comune di Firenze, stabiliva la durata della concessione in anni 6 dalla sottoscrizione ed in €. 5.371 annui il canone concessorio. Il Comune di Firenze, nell’intento di salvaguardare e promuovere le attività culturali e teatrali, affidava la gestione della programmazione teatrale del Teatro Puccini prima alla società Bobotheater, poi, all’Associazione Teatro Puccini, della quale diveniva anche socio effettivo, con deliberazione C.C. n.6/16 del 24/2/2003 La proprietà dell’immobile in oggetto è poi passata dallo Stato alla società Fintecna Spa a decorrere dal 23/12/2003 (o dal 27/12/2002 come sostiene l’attrice) e ancora, dal 9/10/2005, alla società Quadrifoglio Firenze Spa, che successivamente ha mutato denominazione in MT Manifattura Tabacchi Spa. L’Amministrazione Comunale ha regolarmente corrisposto all’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato il canone contrattualmente previsto e ciò fino alla data del 28/4/2004: peraltro, i canoni versati dall’1/1/2004 al 28/4/2004 sono stati restituiti dall’AAMS stessa, in quanto non più legittimata alla riscossione stante l’intervenuto trasferimento di proprietà dell’immobile de quo a Fintecna Spa. Niente è stato versato dal Comune di Firenze per gli anni successivi, né, fino all’atto di citazione, alcuno dei soggetti succedutisi nella proprietà del bene ha formalmente richiesto il pagamento del canone concessorio. Nel corso del 2007 vi sono state trattative fra la Direzione Patrimonio e l’attuale attrice in ordine all’assetto generale di tutta l’area della ex manifattura tabacchi, ma nulla è stato di fatto concordato circa i canoni e l’utlilizzo del Teatro Puccini. La Direzione Patrimonio comunicava peraltro alla proprietà la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla restituzione del bene, con nota del 1/9/2008. Non è stato tuttavia dato corso alla riconsegna, fissata per il 26/9/2008, in quanto l’immobile non era stato liberato dall’Associazione Teatro Puccini.
I presupposti sui quali si basa la citazione dell’attuale proprietaria dell’immobile sede del Teatro Puccini possono riassumersi come segue: 1. L’occupazione dell’immobile da parte del Comune di Firenze e, per esso dell’Associazione Teatro Puccini, sarebbe, in tesi, senza titolo a far data dal 27/12/2002 (data del trasferimento del bene a Fintecna Spa), in quanto, ai sensi dell’art. 7 del D.L.
n. 282/2002, la compravendita “fa venire meno l’uso governativo, le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita”.
2. L’occupazione sarebbe in ipotesi senza titolo per decadenza della convenzione del 2002,in quanto il Comune avrebbe violato il divieto di subconcessione dalla stessa stabilito, avendo concesso l’immobile a soggetti terzi estranei alla convenzione stessa;
3. In ipotesi subordinata, l’occupazione sarebbe illegittima dal 29/4/2008, data di scadenza della convenzione del 2002. Questa Avvocatura ha impostato la linea difensiva dell’Amministrazione Comunale, sostenendo che il Comune di Firenze ha detenuto il bene sempre in base a valido titolo giuridico, costituito dalla convenzione del 2002. Si è sostenuto, infatti, che tale convenzione : a) non è venuta meno a seguito della norma citata dall’attrice, che non è applicabile al caso di specie, per essere la convenzione in oggetto un contratto privo di connotati pubblicistici; b) non è venuta meno per violazione del divieto da parte del Comune di subconcessione dell’immobile, non potendosi fondatamente sostenere che l’affidamento delle attività teatrali e conseguentemente del teatro a società specializzate nella gestione teatrale, di cui peraltro il Comune è socio, concretizzi un’ipotesi di subconcessione; c) si è anzi trasformata, a seguito del passaggio del bene in oggetto da soggetto pubblico a soggetto privato, in un contratto di locazione di diritto comune assoggettato alla disciplina di cui alla L. n. 392/1978, come tale rinnovatosi alla prima scadenza, in assenza di disdetta, fino al 29/4/2014. Per quanto riguarda il corrispettivo per il godimento, considerato che, successivamente all’1/1/2004, l’Amministrazione Comunale non ha più provveduto al pagamento del canone previsto dalla convenzione del 2002 e che inoltre non può fondatamente rivendicarsi la gratuità dell’occupazione, si è cercato di sostenere una posizione che, ove accolta, ridimensioni notevolmente le pretese della società attrice.
Così, oltre all’eccezione di carenza di legittimazione della società attrice per recupero dei canoni per il periodo precedente al 9/10/2005 ed alla eccezione di prescrizione del credito per il periodo precedente al 30/4/2004, è stato evidenziato come, in virtù della sopravvivenza della concessione del 2002, il corrispettivo per il godimento debba essere commisurato al canone in essa previsto e non agli attuali valori di mercato, come sarebbe se, come vorrebbe l’attrice, si trattasse di indennità di occupazione. Da ciò consegue che, per quanto riguarda l’ammontare della somma che verosimilmente l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere, nel caso di accoglimento delle conclusioni di questa Avvocatura si tratterà di un importo commisurato al canone annuo previsto dalla concessione del 2002 (maggiorato di interessi e rivalutazione), per il periodo decorrente dal 30/4/2004 all’effettivo rilascio, mentre nel caso di accoglimento delle domande dell’attrice, si tratterà di un importo dovuto a titolo di indennità di occupazione, sempre, si ritiene, a far data dal 30/4/2004, commisurato però ai parametri che saranno determinati a seguito di CTU espletata in giudizio e sui quali per ora non si hanno elementi per pronunciarsi.