Referendum Tav, per i saggi è inammissibile. Il presidente del consiglio Giani pensa a una revisione del regolamento
Il collegio dei saggi ha dichiarato inammissibile la proposta di referendum sull’Alta Velocità promosso dal capogruppo di Firenze C’è Mario Razzanelli. Ora tocca al consiglio comunale valutare entro 30 giorni il parere dei saggi e il presidente del consiglio Eugenio Giani pensa anche ad una revisione del regolamento per quanto riguarda la procedura dei referendum.
“Mi farò carico – ha detto il presidente Giani- di sottoporre al consiglio la questione generale sulle caratteristiche attuali e sulle norme di ammissibilità che regolano il referendum. Tutti noi dovremmo discutere dell’eventuale revisione dell’attuale regolamento”. Il presidente Giani ha poi voluto ringraziare gli esperti “per la dedizione e l’approfondimento con cui si sono cimentati in questa occasione”.
“Questo parere – ha aggiunto Giani – sarà comunque discusso entro 30 giorni e l’ultima parola ce l’ha comunque il consiglio comunale”. (lb)
Si allega il responso dei saggi:
Collegio degli esperti
Seduta del 15 ottobre 2009
Verbale n.4
(redatto ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo e delle consultazioni popolari)
Il giorno 15 ottobre 2009 alle ore 15,30 presso i locali della Direzione del Consiglio Comunale in Palazzo Vecchio, si è riunito il Collegio degli esperti per deliberare sulla ammissibilità della richiesta di svolgimento delle consultazioni referendarie di seguito indicate.
Sono presenti:
Prof. Antonio ANDREANI – componente del Collegio;
Avv. Leonardo LASCIALFARI – componente del Collegio;
Prof. Pier Francesco LOTITO – componente del Collegio.
È presente inoltre il Dott. Roberto Caselli Direttore Ufficio del Consiglio comunale.
Le funzioni di segretario sono esercitate dalla Sig.ra Elena Sarti
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1) Quesito avente ad oggetto:
“referendum abrogativo della deliberazione di Giunta municipale 2007/G/00240 del 16 maggio 2007, con la quale è stato approvato il progetto operativo di bonifica presentato da R.F.I. s.p.a. per l’area dove sarà realizzata la stazione per l’alta velocità”
Il Collegio prende in esame la documentazione trasmessa dagli Uffici competenti in merito alla richiesta referendaria menzionata.
Al termine di una ampia discussione, il Collegio rileva quanto segue:
1. considerato che la Delibera di Giunta in esame risulta essere stata adottata dal Comune di Firenze in applicazione di quanto disposto dall’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e dalla L.R. Toscana n. 30/2006;
2. considerato, in particolare, che ai sensi del citato art. 242, comma 13 D.lgs. 152/2006 “la procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazione e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto”;
3. considerato, altresì, che ai sensi della citata L.R. Toscana n. 30/2006 le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica dei siti contaminati, attribuite alla Regione Toscana dal menzionato art. 242 D.lgs. 152/2006, sono state trasferite ai comuni territorialmente competenti;
4. considerato che, pertanto, la Delibera di Giunta in esame risulta essere stata adottata in adempimento di disposizioni legislative statali e regionali, nello svolgimento da parte del Comune di funzioni ad esso trasferite dalla Regione;
5. considerato, inoltre, che la Delibera di Giunta in esame risulta essere provvedimento formalmente conclusivo di procedimento svoltosi in Conferenza di servizi con le altre amministrazioni coinvolte (Provincia di Firenze, Arpat) e pedissequamente riproduttivo di quanto deliberato all’unanimità dalle citate amministrazioni nella Conferenza di servizi del 29.03.2007; considerato, altresì, il contenuto obbligatorio della Conferenza dei servizi che esaurisce l’iter procedimentale previsto dalle disposizioni legislative vigenti attribuendo quindi carattere meramente esecutivo alla Delibera di Giunta de qua;
6. dato atto, altresì, nel caso in esame della evidente rilevanza provinciale di atti per i quali è previsto lo svolgimento in sede comunale anche ai sensi della giurisprudenza amministrativa maturata;
7. considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 242 cit. comma 3 “l’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione”; che ai sensi del successivo comma 7 disp.cit., la Regione (id est il Comune, nel caso in esame) è tenuta ad approvare il progetto entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento e che “tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l’adempimento”; che, sempre ai sensi del comma 7 disp. cit. l’autorizzazione rilasciata costituisce, ai fini della realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessari alla attuazione del progetto operativo, variante urbanistica e atto sostitutivo di ogni altro provvedimento amministrativo richiesto ai sensi della vigente legislazione; che, sempre ai sensi del comma 7 disp.cit. “con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie (…) che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi”;
8. considerato quindi che la bonifica del terreno appare essere un intervento tecnico necessario per qualsivoglia riuso del terreno, a prescindere dall’intervento in concreto attuato;
9. considerato che, alla luce di quanto sopra, l’abrogazione della Delibera di Giunta in esame risulterebbe in contrasto anche con il principio fondamentale nel sistema di legittimo affidamento dei soggetti istanti destinatari di un provvedimento amministrativo complesso, come quello in esame, peraltro in difetto di ogni evidente profilo di illegittimità e tenuto conto della natura tecnicamente discrezionale dell’attività amministrativa svolta dalle amministrazioni coinvolte;
10. preso atto, peraltro, dello stato di consistente avanzamento dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti alla citata Delibera di Giunta e delle opere de quibus (essendo già intervenuti il trasferimento degli immobili interessati dagli interventi e il pagamento dei relativi corrispettivi, nonché l’esecuzione di lavori per l’attrezzatura delle aree interessate e l’avvio delle demolizioni previste, ecc.) come risulta anche dalle note informative trasmesse dagli uffici competenti – Direzione Nuove Infrastrutture su istanza del Collegio;
11. considerato che la disciplina del referendum comunale non prevede un termine di decadenza per la proposizione del referendum rispetto agli atti contestati e che, anche sulla base di precedenti pareri resi dal Collegio degli esperti e dei principi generali del diritto, il decorso del tempo costituisce elemento costitutivo rilevante per la permanenza degli interessi; considerato che, pertanto, non può non essere data rilevanza all’esecuzione degli atti contestati e all’affidamento prestato da soggetti terzi;
tanto premesso e ritenuto, il Collegio, deliberando all’unanimità, dichiara non ammissibile il quesito referendario sub 1) ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettere c) e d) e comma 3 del Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo e delle consultazioni popolari vigente.
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2) Quesito avente ad oggetto:
referendum abrogativo della deliberazione del Consiglio comunale 00106 – Consiglio del 20 ottobre 2003, con la quale il Comune di Firenze ha espresso parere favorevole ‘in ordine ai progetti definitivi relativi l’uno alla nuova Stazione A.V. Belfiore – Macelli, e l’altro Passante A.V. / A.C. tra le stazioni di Castello e Rifredi’
Il Collegio prende in esame la documentazione trasmessa dagli Uffici competenti in merito alla richiesta referendaria menzionata.
Al termine di una ampia discussione, il Collegio rileva quanto segue.
12. Considerato che, come enunciato nelle premesse della Delibera de qua la stessa è stata adottata all’esito del subprocedimento che era stato preceduto da numerosi altri subprocedimenti e atti quali:
a) l’approvazione, nella Conferenza dei Servizi del 3.3.1999 tra le amministrazioni statali e locali coinvolte (Ministero dei Trasporti, altri Ministeri competenti, Comune di Firenze, Regione Toscana, Provincia di Firenze) oltre che con la presenza delle società Ferrovie dello Stato s.p.a. e TAV s.p.a., dei progetti delle opere di cui sopra, con le prescrizioni e indicazioni contenute nel separato Accordo contestualmente sottoscritto tra le parti convocate;
b) la sottoscrizione in data 15.2.2001, tra le parti menzionate, di un Protocollo d’intesa “per le opere complementari alla Stazione A.V. di Firenze”, all’esito del quale sono state elaborate varie ipotesi di perfezionamento del medesimo progetto;
c) l’approvazione, con indicazioni e prescrizioni della nuova configurazione (lay-out) del menzionato progetto da parte della Giunta Comunale con decisione del 16.10.2001;
d) l’aggiudicazione, all’esito dello svolgimento di apposito concorso internazionale di progettazione da parte del Comune di Firenze, della elaborazione del progetto definitivo della nuova Stazione A.V. in esame;
e) l’ultimazione del progetto definitivo menzionato;
f) la trasmissione di detto progetto definitivo da parte del gruppo operativo (coordinato da Italferr s.p.a.) al Comune di Firenze “per le valutazioni di competenza”;
g) la convocazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 28.10.2003 della Conferenza dei servizi per la valutazione e approvazione dei progetti definitivi relativi l’uno alla nuova Stazione A.V. Belfiore – Macelli, e l’altro Passante A.V. / A.C. tra le stazioni di Castello e Rifredi;
13. Considerato che il Consiglio comunale è stato chiamato (in data 14 ottobre 2003) a deliberare con urgenza, in considerazione dell’imminenza della data (28 ottobre 2003) di convocazione della Conferenza dei servizi di cui alla precedente lettera g) del punto 10, con provvedimento immediatamente eseguibile;
14. considerato che, pertanto, la Delibera del Consiglio in esame risulta essere stata adottata in adempimento di disposizioni legislative statali e che alla stessa è stata data piena esecuzione (v. verbale Conferenza dei servizi del 28 ottobre 2003), come risulta anche dalle note informative trasmesse dagli uffici competenti – Direzione Nuove Infrastrutture su istanza del Collegio;
15. considerata la partecipazione di personale tecnico dell’Amministrazione comunale al gruppo operativo costituito da TAV s.p.a. con il compito di collaborare alla stesura del progetto definitivo affidata al gruppo di progettazione aggiudicatario della relativa gara; considerata la relazione istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione e Grandi Progetti, recante valutazioni positive dei progetti esecutivi, con suggerimenti e prescrizioni oltre che con la precisazione della – seppur limitata – non conformità dei medesimi progetti allo strumento urbanistico illo tempore vigente; considerato, altresì, il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000; considerata, pertanto, la natura tecnicamente discrezionale dell’attività amministrativa svolta dalle amministrazioni coinvolte e dallo stesso Consiglio con la Delibera in esame;
16. considerato che la Delibera in esame risulta avere triplice ed eterogeneo contenuto, in quanto:
h) al punto 1 del deliberato reca parere favorevole in ordine ai progetti definitivi de quibus;
i) ai punti 2 e 3 del deliberato reca autorizzazione al Sindaco (o, in caso di sua impossibilità, all’Assessore all’Urbanistica) a partecipare alla Conferenza dei servizi convocata dal Ministero delle Infrastrutture per il giorno 28.10.2003 per la valutazione e approvazione dei progetti definitivi de quibus, impegnando i soggetti delegati a partecipare alla citata Conferenza dei servizi a rappresentare in tale sede le valutazioni e i suggerimenti contenuti nella relazione istruttoria del Servizio Pianificazione e Grandi Progetti, analiticamente riportati;
j) al punto 4 del deliberato reca presa d’atto che l’approvazione dei progetti definitivi de quibus in Conferenza dei servizi avrebbe comportato contestuale approvazione della connessa variante urbanistica, ex art. 14 ter L. 241/2001;
17. considerato che, a seguito della delibera in esame, risulta essersi effettivamente tenuta presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la citata Conferenza di servizi convocata per il giorno 28 ottobre 2003, con esito conclusivamente deliberativo, come evidenziato dal verbale della medesima Conferenza dei servizi e dall’atto deliberativo del 23.02.2004 a firma del presidente della Conferenza, prot. 257/CDS/tav 7 trasmessi in copia dagli uffici competenti – Direzione Nuove Infrastrutture su istanza del Collegio;
18. considerato che, pertanto, l’atto in questione risulta preordinato all’approvazione di una variante urbanistica approvata con la Conferenza citata che, nel sistema delineato dalla legge 1150/1942 in cui si inserisce, è atto complesso cui la Regione partecipa con poteri concorrenti e non di mero controllo dell’attività comunale, così che con la comunicazione in quella sede da parte dell’organo delegato dal Comune di quanto deliberato l’atto oggetto della proposta di referendum ha esaurito i suoi effetti, confluendo nella determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi per il quale non è ammesso referendum, in quanto atto complesso di più autorità;
19. considerato che alla luce di quanto sopra l’abrogazione della Delibera del Consiglio in esame risulterebbe in contrasto (i) con la normativa statale e regionale illo tempore vigente nelle materie indicate e (ii) con il principio di legittimo affidamento dei soggetti istanti destinatari di provvedimenti amministrativi complessi, come quelli in esame;
20. preso atto, oltre tutto, che nel lungo lasso di tempo trascorso dalla approvazione della delibera in esame (14 ottobre 2003) ad oggi risulta in avanzato stato l’esecuzione degli adempimenti conseguenti alla citata Delibera del Consiglio e alle determinazioni della citata Conferenza dei servizi del 28 ottobre 2003, con realizzazione di una parte consistente delle azioni e opere de quibus (essendo già intervenuti il trasferimento degli immobili interessati dagli interventi e pagamento dei relativi corrispettivi, l’esecuzione delle opere preliminari per l’attrezzatura delle aree interessate e l’avvio delle demolizioni previste, l’approvazione dei progetti esecutivi di lavori, ecc.), come risulta anche dalle note informative trasmesse dagli uffici competenti – Direzione Nuove Infrastrutture su istanza del Collegio;
21. considerato che la disciplina del referendum comunale non prevede un termine di decadenza per la proposizione del referendum rispetto agli atti contestati e che, anche sulla base di precedenti pareri resi dal Collegio degli esperti e dei principi generali del diritto, il decorso del tempo costituisce elemento costitutivo rilevante per la permanenza degli interessi; considerato che, pertanto, non può non essere data rilevanza all’esecuzione degli atti contestati e all’affidamento prestato da soggetti terzi;
tanto premesso e ritenuto, il Collegio, deliberando all’unanimità, dichiara non ammissibile il quesito referendario sub 2) ai sensi dell’articolo1 comma 2 lettere c) e d) e comma 3 del Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo e delle consultazioni popolari vigente.
Alle ore 16,30 la seduta è conclusa.
Della medesima viene redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Antonio ANDREANI – componente del Collegio ___________________________
Avv. Leonardo LASCIALFARI – componente del Collegio ___________________________
Prof. Pier Francesco LOTITO – componente del Collegio ___________________________
Il Segretario _________________________