Divieto di somministrare bevande alcoliche su aree pubbliche, la commissione sviluppo economico chiede l'autorizzazione per chioschi e mercati regolari
“Inserire anche i chioschi fissi, quelli dentro i mercati, i trippai che hanno una sede nelle strade o nelle piazze fra gli esercizi autorizzati a somministrare bevande alcoliche. Naturalmente se sono muniti della licenza prevista dai Regolamenti Comunali e della relativa concessione di occupazione dello spazio pubblico”. E’ quanto chiede la commissione sviluppo economico che stamani all’unanimità ha approvato una mozione in cui si invita al sindaco “a mettere in atto tutte le misure necessarie affinché tra gli esercizi autorizzati alla somministrazione di bevande alcoliche previsti all’articolo 14-bis della legge n. 125 del 30 marzo 2001, siano inseriti anche quelli che esercitano la loro attività su spazi o aree pubbliche purché muniti della licenza prevista dai Regolamenti Comunali e della relativa concessione di occupazione dello spazio pubblico”. A prevedere che non si possano più vendere e somministrare alcolici su area pubblica è la legge comunitaria , approvata a fine giugno dal Parlamento, che entrerà in vigore già dal 29 luglio.
Secondo il presidente della II commissione consiliare Enrico Bertini (Pd) “gli esercenti si trovano a subire decisioni che mettano repentaglio la loro stessa sopravvivenza per volere di un organo che non tiene conto delle tradizioni e dei sistemi artigianali di lavorazione”. La mozione approvata stamani tiene conto del fatto che la limitazione in base alla legge comunitaria escluderebbe tutte le attività esercitate da chioschi e mercati che operano su aree pubbliche che per cultura e tradizione somministrano insieme ai loro prodotti caratteristici anche bevande alcoliche, essenzialmente vino e birra”. (lb)
Si allega la mozione :
Il Consiglio Comunale,
preso atto di quanto previsto al comma 2 dell’art. 23 delle “DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALLE COMUNITA’ EUROPEE – LEGGE COMUNITARIA 2008” dove viene disciplinata la somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni attraverso l’inserimento nella legge n. 125 del 30 marzo 2001 dopo l’articolo 14 dell’articolo 14-bis;.
considerato che tale limitazione esclude tutte le attività esercitate da chioschi e mercati che operano su aree pubbliche che per cultura e tradizione somministrano insieme ai loro prodotti caratteristici anche bevande alcoliche, essenzialmente vino e birra;
osservato che l’attività di questi esercizi commerciali, che viene svolta di solito limitatamente al pranzo, è equiparabile a quella delle attività autorizzate dalla legge sopra riportata;
rilevato che questo tipo di attività non contrasta con le linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol a cui si richiama la disposizione di cui sopra,
INVITA
il Sindaco a mettere in atto tutte le misure necessarie affinché tra gli esercizi autorizzati alla somministrazione di bevande alcoliche previsti all’articolo 14-bis della legge n. 125 del 30 marzo 2001, siano inseriti anche quelli che esercitano la loro attività su spazi o aree pubbliche purchè muniti della licenza prevista dai Regolamenti Comunali e della relativa concessione di occupazione dello spazio pubblico.