Vendita di oggetti per adulti. Chiesto l'emendamento dalla commissione ambiente e mobilità per abolire l'obbligo della distanza da chiese, scuole e giardini

Via libera alla vendita di oggetti e articoli per adulti anche in negozi vicini a chiese, scuole, giardini. Sufficiente la riservatezza nel locale e la non visibilità attraverso la vetrina.
È la delibera approvata in commissione ambiente e mobilità per chiedere una modifica all'articolo 28 del regolamento di Polizia Municipale che fissa il limite della distanza di 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luoghi di culto o alla memoria dei defunti per consentire la vendita di articoli per adulti. (uc)

Questo il testo della delibera che chiede l'emendamento dell'articolo 28 al Regolamento di Polizia Municipale.

Oggetto: Regolamento di Polizia Urbana. Norme per la civile convivenza in città. Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 7 del TUEL avente ad oggetto "Regolamenti" nel quale i Comuni adottano regolamenti nella meterie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
Visto l'art. 42 del TUEL avente ad oggetto "Attribuzioni dei Consigli" relativo agli atti di competenza del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 43 del TUEL avente ad oggetto "Diritti dei Consiglieri", relativo al diritto dei consiglieri di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 7 dello Statuto del Comune di Firenze sulla Potestà Regolamentare";
Visto l'art. 23 comma 2 dello Statuto del Comune di Firenze sulla "Iniziativa dei Consiglieri Comunali";
Visto il Regolamento di Polizia urbana - Norme per la civile convivenza in città approvato con delibera di Consiglio Comuinale n. 69 del 24/07/2009;
Ritenuto necessario quindi modificare l'articolo 28 del Regolamento di Polizia Urbana;
Considerato che tali modifiche si rendono opportune soprattutto alla luce delle sanzioni amministrative emesse in caso di violazioni all'art. 28 relativamente alla vicinanza dei negozi che vendono anche articoli per soli adulti con ingresso distante meno di 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luoghi di culto o alla memoria dei defunti;
Visto il parere relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa di modificare, riformulandoli, i seguenti articoli del "Regolamento di Polizia Urbana - norme per la civile convivenza in città".

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE
Art.28 - Negozi e articoli per soli adulti
1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.