Nuovo Prosperius, la risposta della direzione urbanistica all'interrogazione dei consiglieri di An-PdL
Questa la risposta della direzione urbanistica all'interrogazione presentata dai consiglieri comunali di An-PdL in merito al polo sanitario Nuovo Prosperius.
«In riferimento all'interrogazione in oggetto presentata in data 4 aprile 2009, riguardante l'eventuale sanatoria di opere irregolari eseguite su di un edificio in costruzione a destinazione socio-sanitaria in via San Domenico si ritiene utile fornire le seguenti notizie.
Occorre premettere che la possibilità di concedere un titolo abilitativo a posteriori, ovvero a seguito di lavori già eseguiti in assenza od in difformità a Permesso di Costruire, è espressamente prevista sia dalla Legge nazionale (art. 36 del D.P.R. n°380/2001) che dalla Legge Regionale (art. 140 L.R. n°1/2005), in ambedue i casi gli articoli sono titolati "Accertamento di conformità", a significare che l'intervento può essere autorizzato ex-post soltanto se risulta conforme sia alla normativa urbanistico- edilizia, sia alle disposizioni inerenti l'area di intervento derivanti dalla presenza di vincoli sovraordinati; in assenza di detta conformità si può procedere soltanto alla cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale" previa eliminazione di tutte le opere non conformi alle normative sopra indicate. Mentre nel primo caso il pagamento a titolo di oblazione di una somma pari al contributo previsto per il Permesso di costruire estingue il reato penale, nel secondo caso rimangono aperti gli aspetti penali connessi all'abuso commesso.
Gli interventi eseguiti nell'area del cantiere di San Domenico sono stati originariamente autorizzati per quanto concerne la realizzazione degli edifici (Residenza sanitaria per anziani) in forza della Concessione Edilizia n. 163/2000 (rif. B. n. 1124/94 e successivi rinnovi) e successivamente con Attestazione di Conformità n. 297/07 (rif. B. n. 4211/07), così come la sistemazione dell'area di sedime degli edifici stessi.
A seguito di sopralluogo eseguito da personale della Direzione Urbanistica in data 29/11/2007, unitamente a personale della Polizia Municipale distaccata presso la Procura di Firenze, è stato rilevato che erano in corso di esecuzione opere di sistemazione esterna, con realizzazione di palificata per la costruzione di strada di accesso ai mezzi di soccorso, con modifica all'andamento naturale della scarpata della collina retrostante l'erigendo fabbricato di cui al Permesso di costruire n. 109/06 (costituito dal rinnovo della Concessione Edilizia n. 163/2000) e con rilevanti movimenti di terra sia di scavo che di riporto; tali opere non risultavano autorizzate e quindi erano in corso di esecuzione in assenza di ogni atto abilitativo necessario in base alla normativa vigente.
Pertanto questa Direzione ha emesso Ordinanza di Sospensione dei lavori relativamente alle opere non supportate da atti abilitativi (Ordinanza n. 1248 del 30/11/2007).
In data 03/04/2008 gli interessati hanno presentato richiesta di accertamento di conformità comprensivo di opere di adeguamento (rif. B. n. 1744/08) al fine di riportare sostanzialmente il profilo del terreno in analogia a quello originariamente concessionato (rif. B. n. 1124/94).
Il suindicato progetto a sanatoria ha ottenuto nella seduta del 04/12/2008, i seguenti pareri:
-La Commissione Edilizia, preso in esame il progetto, sentita la relazione dell'Ufficio, vista la nuova soluzione che sostanzialmente riconduce lo stato dei luoghi a quello oggetto dell'originaria concessione, esprime parere favorevole alla sanatoria giurisprudenziale con contestuale ordinanza per l'esecuzione delle opere di adeguamento;
-La Commissione Comunale per il paesaggio, viste le opere di adeguamento, visto il D.M. 05/11/1951 con il quale è stato istituito il vincolo, rilevato che l'intervento risulta del tutto coerente con la disciplina ambientale dell'area e che lo stesso ricade nella casistica di cui all'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/04 e successive modifiche, ritiene applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D. Lgs. 42/04 così come disciplinate dal punto 3.5 dell'Allegato H del Regolamento Edilizio vigente -"Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 167 comma 5 D. Lgs. 42/04 e art. 37 lettera B L. 308/04", in quanto le opere eseguite risultano conformi sotto il profilo edilizio-urbanistico.
Considerato che le opere sono state eseguite successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. N. 157/06, modificativo del D.Lgs. N. 42/04, si potrà procedere al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica solamente previo espressione di parere da parte della competente Soprintendenza.
A tal fine, in data 23/01/2009 con Ns. Prot. 3821/09, è stata trasmessa
alla locale Soprintendenza la richiesta di compatibilità ambientale.
In data 26/01/2009 con Ns. Prot. 4090/09 è stata trasmessa al Direttore della Direzione Ambiente, Dott. Pietro Rubellini, richiesta di parere in relazione ai movimenti di terra e per le eventuali valutazioni inerenti l'eventuale vincolo idrogeologico.
Con nota del 08/04/2009 Prot. n. 3202/GEO, pervenuta a questo Ufficio in data 10/04/2009 Prot. n. 19630, il Servizio attività geologiche e valutazione impatto ambientale della Direzione Ambiente, evidenzia che, riscontrandosi zone ove iniziano a manifestarsi modesti episodi d'erosione superficiale e smottamento del terreno, occorra che sia verificata la stabilità del pendio che tenga conto delle nuove condizioni progettuali e strutturali dell'intervento, sia attuali che di previsione.
Nella medesima valutazione viene fatto presente che le verifiche sopraindicate dovranno essere integrate da valutazione e considerazioni relative alla definizione delle sistemazioni utili per una corretta regimazione delle acque superficiali ed ipodermiche; per quanto concerne il monitoraggio dei tubi inclinometrici viene ravvisata la necessità che lo stesso sia protratto per un minimo di tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Il progetto B. 2026/08 del 16/04/2008, richiesto come Variante in corso
d'opera ai permessi di costruire n. 34/04 e n. 109/06 per la realizzazione
di una struttura socio-sanitaria, ha ottenuto nella seduta del 04/12/2008 i seguenti pareri:
-La Commissione Edilizia , visto il progetto a sanatoria B. n. 1744/08, che prevede il sostanziale ripristino delle quote del terreno di cui all'originaria concessione edilizia , esprime parere favorevole alle opere in variante.
Ritiene inoltre che, prevedendo che vi sia incremento della S.U.L. a suo tempo concessionata e convenzionata, sia pure seguendo gli indirizzi formulati dallo stesso Consiglio Comunale con Delibera n. 80 del 09/07/2001, si debba procedere alla stipula di convenzione integrativa sulla base di una specifica bozza approvata dal Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 57 delle N.T.A.;
-La Commissione Comunale per il Paesaggio, visto il parere espresso dalla C.E. , visto il D.M. 05/11/1951, vista la relazione paesaggistica, esprime parere favorevole in quanto ritiene l'intervento compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo stesso;
In data 29/01/2009 con Ns. Prot. 4708/09 è stata trasmessa alla locale Soprintendenza l'Autorizzazione Paesaggistica n. 24/09 per l'eventuale esercizio del potere di annullamento.
Si fa presente che l'eventuale rilascio della sanatoria giurisprudenziale è subordinato all'acquisizione di tutti i pareri favorevoli degli Enti preposti alle tutele dei vari vincoli, prevedendo la contestuale ordinanza per l'esecuzione delle opere di adeguamento.
Da ricerche informatiche presso i nostri archivi, non risultano pervenuti alla data odierna nessun parere e/o N.O. della locale Soprintendenza.
Quanto sopra è stato desunto dalla documentazione in atti dell'Ufficio Edilizia Privata in quanto la Magistratura ha disposto il sequestro penale di tutti gli atti relativi all'intervento nell'area di San Domenico.
Quindi in estrema sintesi si può affermare che la cosiddetta sanatoria (rif. B. n. 1744/08) potrà essere concessa da questa Direzione solo dopo l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti coinvolti, così come indicati nell'istruttoria redatta dall'Ufficio, con la contestuale Ordinanza per l'eliminazione di tutte le opere eseguite in maniera non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia e di tutela riguardanti l'area; per la Variante in corso d'opera di cui al progetto B. 2026/08 del 16/04/2008, oltre che dall'acquisizione di tutti i pareri necessari così come indicati nell'istruttoria redatta dall'Ufficio, l'eventuale positiva definizione dovrà essere preceduta da preliminare stipula di convenzione integrativa sulla base di una specifica bozza approvata dal Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 57 delle N.T.A. e precisato nel sopra richiamato parere della Commissione Edilizia».
(mf)
«In riferimento all'interrogazione in oggetto presentata in data 4 aprile 2009, riguardante l'eventuale sanatoria di opere irregolari eseguite su di un edificio in costruzione a destinazione socio-sanitaria in via San Domenico si ritiene utile fornire le seguenti notizie.
Occorre premettere che la possibilità di concedere un titolo abilitativo a posteriori, ovvero a seguito di lavori già eseguiti in assenza od in difformità a Permesso di Costruire, è espressamente prevista sia dalla Legge nazionale (art. 36 del D.P.R. n°380/2001) che dalla Legge Regionale (art. 140 L.R. n°1/2005), in ambedue i casi gli articoli sono titolati "Accertamento di conformità", a significare che l'intervento può essere autorizzato ex-post soltanto se risulta conforme sia alla normativa urbanistico- edilizia, sia alle disposizioni inerenti l'area di intervento derivanti dalla presenza di vincoli sovraordinati; in assenza di detta conformità si può procedere soltanto alla cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale" previa eliminazione di tutte le opere non conformi alle normative sopra indicate. Mentre nel primo caso il pagamento a titolo di oblazione di una somma pari al contributo previsto per il Permesso di costruire estingue il reato penale, nel secondo caso rimangono aperti gli aspetti penali connessi all'abuso commesso.
Gli interventi eseguiti nell'area del cantiere di San Domenico sono stati originariamente autorizzati per quanto concerne la realizzazione degli edifici (Residenza sanitaria per anziani) in forza della Concessione Edilizia n. 163/2000 (rif. B. n. 1124/94 e successivi rinnovi) e successivamente con Attestazione di Conformità n. 297/07 (rif. B. n. 4211/07), così come la sistemazione dell'area di sedime degli edifici stessi.
A seguito di sopralluogo eseguito da personale della Direzione Urbanistica in data 29/11/2007, unitamente a personale della Polizia Municipale distaccata presso la Procura di Firenze, è stato rilevato che erano in corso di esecuzione opere di sistemazione esterna, con realizzazione di palificata per la costruzione di strada di accesso ai mezzi di soccorso, con modifica all'andamento naturale della scarpata della collina retrostante l'erigendo fabbricato di cui al Permesso di costruire n. 109/06 (costituito dal rinnovo della Concessione Edilizia n. 163/2000) e con rilevanti movimenti di terra sia di scavo che di riporto; tali opere non risultavano autorizzate e quindi erano in corso di esecuzione in assenza di ogni atto abilitativo necessario in base alla normativa vigente.
Pertanto questa Direzione ha emesso Ordinanza di Sospensione dei lavori relativamente alle opere non supportate da atti abilitativi (Ordinanza n. 1248 del 30/11/2007).
In data 03/04/2008 gli interessati hanno presentato richiesta di accertamento di conformità comprensivo di opere di adeguamento (rif. B. n. 1744/08) al fine di riportare sostanzialmente il profilo del terreno in analogia a quello originariamente concessionato (rif. B. n. 1124/94).
Il suindicato progetto a sanatoria ha ottenuto nella seduta del 04/12/2008, i seguenti pareri:
-La Commissione Edilizia, preso in esame il progetto, sentita la relazione dell'Ufficio, vista la nuova soluzione che sostanzialmente riconduce lo stato dei luoghi a quello oggetto dell'originaria concessione, esprime parere favorevole alla sanatoria giurisprudenziale con contestuale ordinanza per l'esecuzione delle opere di adeguamento;
-La Commissione Comunale per il paesaggio, viste le opere di adeguamento, visto il D.M. 05/11/1951 con il quale è stato istituito il vincolo, rilevato che l'intervento risulta del tutto coerente con la disciplina ambientale dell'area e che lo stesso ricade nella casistica di cui all'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/04 e successive modifiche, ritiene applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D. Lgs. 42/04 così come disciplinate dal punto 3.5 dell'Allegato H del Regolamento Edilizio vigente -"Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 167 comma 5 D. Lgs. 42/04 e art. 37 lettera B L. 308/04", in quanto le opere eseguite risultano conformi sotto il profilo edilizio-urbanistico.
Considerato che le opere sono state eseguite successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. N. 157/06, modificativo del D.Lgs. N. 42/04, si potrà procedere al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica solamente previo espressione di parere da parte della competente Soprintendenza.
A tal fine, in data 23/01/2009 con Ns. Prot. 3821/09, è stata trasmessa
alla locale Soprintendenza la richiesta di compatibilità ambientale.
In data 26/01/2009 con Ns. Prot. 4090/09 è stata trasmessa al Direttore della Direzione Ambiente, Dott. Pietro Rubellini, richiesta di parere in relazione ai movimenti di terra e per le eventuali valutazioni inerenti l'eventuale vincolo idrogeologico.
Con nota del 08/04/2009 Prot. n. 3202/GEO, pervenuta a questo Ufficio in data 10/04/2009 Prot. n. 19630, il Servizio attività geologiche e valutazione impatto ambientale della Direzione Ambiente, evidenzia che, riscontrandosi zone ove iniziano a manifestarsi modesti episodi d'erosione superficiale e smottamento del terreno, occorra che sia verificata la stabilità del pendio che tenga conto delle nuove condizioni progettuali e strutturali dell'intervento, sia attuali che di previsione.
Nella medesima valutazione viene fatto presente che le verifiche sopraindicate dovranno essere integrate da valutazione e considerazioni relative alla definizione delle sistemazioni utili per una corretta regimazione delle acque superficiali ed ipodermiche; per quanto concerne il monitoraggio dei tubi inclinometrici viene ravvisata la necessità che lo stesso sia protratto per un minimo di tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Il progetto B. 2026/08 del 16/04/2008, richiesto come Variante in corso
d'opera ai permessi di costruire n. 34/04 e n. 109/06 per la realizzazione
di una struttura socio-sanitaria, ha ottenuto nella seduta del 04/12/2008 i seguenti pareri:
-La Commissione Edilizia , visto il progetto a sanatoria B. n. 1744/08, che prevede il sostanziale ripristino delle quote del terreno di cui all'originaria concessione edilizia , esprime parere favorevole alle opere in variante.
Ritiene inoltre che, prevedendo che vi sia incremento della S.U.L. a suo tempo concessionata e convenzionata, sia pure seguendo gli indirizzi formulati dallo stesso Consiglio Comunale con Delibera n. 80 del 09/07/2001, si debba procedere alla stipula di convenzione integrativa sulla base di una specifica bozza approvata dal Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 57 delle N.T.A.;
-La Commissione Comunale per il Paesaggio, visto il parere espresso dalla C.E. , visto il D.M. 05/11/1951, vista la relazione paesaggistica, esprime parere favorevole in quanto ritiene l'intervento compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo stesso;
In data 29/01/2009 con Ns. Prot. 4708/09 è stata trasmessa alla locale Soprintendenza l'Autorizzazione Paesaggistica n. 24/09 per l'eventuale esercizio del potere di annullamento.
Si fa presente che l'eventuale rilascio della sanatoria giurisprudenziale è subordinato all'acquisizione di tutti i pareri favorevoli degli Enti preposti alle tutele dei vari vincoli, prevedendo la contestuale ordinanza per l'esecuzione delle opere di adeguamento.
Da ricerche informatiche presso i nostri archivi, non risultano pervenuti alla data odierna nessun parere e/o N.O. della locale Soprintendenza.
Quanto sopra è stato desunto dalla documentazione in atti dell'Ufficio Edilizia Privata in quanto la Magistratura ha disposto il sequestro penale di tutti gli atti relativi all'intervento nell'area di San Domenico.
Quindi in estrema sintesi si può affermare che la cosiddetta sanatoria (rif. B. n. 1744/08) potrà essere concessa da questa Direzione solo dopo l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti coinvolti, così come indicati nell'istruttoria redatta dall'Ufficio, con la contestuale Ordinanza per l'eliminazione di tutte le opere eseguite in maniera non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia e di tutela riguardanti l'area; per la Variante in corso d'opera di cui al progetto B. 2026/08 del 16/04/2008, oltre che dall'acquisizione di tutti i pareri necessari così come indicati nell'istruttoria redatta dall'Ufficio, l'eventuale positiva definizione dovrà essere preceduta da preliminare stipula di convenzione integrativa sulla base di una specifica bozza approvata dal Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 57 delle N.T.A. e precisato nel sopra richiamato parere della Commissione Edilizia».
(mf)