Giovani e alcol, la risposta di Cellai, Roselli e Torselli (PdL) al vicesindaco Nardella
Questo l’intervento dei consiglieri del PdL Jacopo Cellai, Emanuele Roselli e Francesco Torselli
“Non avremmo alcuna difficoltà a scusarci se avessimo promosso una polemica pretestuosa, come l’ha definita il vicesindaco Nardella, ma non è questo il caso. Nardella ci rimprovera di aver accusato ingiustamente il Comune di Firenze di essersi dimenticato di rinnovare l’ordinanza 273 dello scorso 1° giugno con la quale il Comune ha disposto ‘il divieto di vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro dalle ore 22,00 fino alle ore 03,00 in tutto il centro storico della città di Firenze, all’interno dell’area delimitata dai viali di circonvallazione, a destra e a sinistra del fiume Arno. Il divieto di cui sopra riguarda anche il commercio su area pubblica e la vendita attraverso distributori automatici’. L’ordinanza in questione è scaduta il 30 settembre scorso, ma il vicesindaco sostiene che il Comune non può più fare ordinanze del genere poiché, secondo la sua interpretazione, con l’entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale ) ‘la possibilità di intervenire sull’orario di vendita e somministrazione degli alcolici per particolari esigenze di sicurezza è attribuita esclusivamente al questore’. In realtà la legge assegna effettivamente al questore la possibilità di intervenire per limitare ulteriormente gli orari di vendita ‘in considerazione di particolari esigenze di sicurezza’ ma è altrettanto evidente che non si tratta di una sua competenza esclusiva. Restano infatti in vigore il disposto della legge 24 luglio 2008 n° 125 che ha convertito il decreto legge”misure urgenti per la sicurezza” che recita all’articolo 4: ‘Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana’ e l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno ‘incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco’ che recita: ‘il sindaco interviene per prevenire e contrastare
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool’.
Non a caso le due ordinanze precedentemente firmate dal Sindaco Renzi in proposito fanno esattamente riferimento a queste normative. Ecco perché il Sindaco ha a tutt’oggi la facoltà di adottare ordinanze come ha fatto fino allo scorso settembre in accordo ovviamente con la Questura e la Prefettura.Anche perché soltanto un’analisi superficiale delle leggi in questione può far pensare che una legge in materia di sicurezza stradale possa togliere di fatto la possibilità ad un Sindaco di garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.
Non siamo poi così disinformati come ha affermato Nardella evidentemente, ma senza ritornare sulla polemica ci aspettiamo un segno chiaro e urgente dalla Giunta su questa vicenda”.
(fdr)