Ici e immobili ecclesiastici, Scino (Pd): "No all'eliminazione dell'esenzione. Irragionevolezza della posizione dell'Unione Europea"
"Basterebbero alcune semplici considerazioni per convincere la laica Unione Europea dell’irragionevolezza dell’eliminazione dell’esenzione Ici dagli enti ecclesiastici e forse dell’opportunità di esaminare in maniera più approfondita quelle che, senza ombra di dubbio, possono essere considerate delle vere e inopportune agevolazioni, quali, ad esempio, quelle riservate alle società cooperative che svolgono attività commerciali!”. E’ quanto ha spiegato il vice presidente del consiglio comunale Salvatore Scino (Pd) rispetto al fatto che dal 2014 , nell’ambito nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale, potrebbe essere eliminata l’esenzione ICI sugli immobili degli Enti ecclesiastici; “esenzione che – ha spiegato Scino- si ricorda essere stata già oggetto d’indagine da parte dell’Unione Europea sotto il profilo di eventuali aiuti di Stato. Correttamente, peraltro, le gerarchie ecclesiastiche hanno evidenziato come, in linea con la normativa vigente, l’ICI viene pagata su tutti gli immobili utilizzati dalla Chiesa a fini commerciali. Ma allora il problema dov’è?Forse, un po’ di chiarezza, anche dal lato tecnico, può essere opportuna. L'ente religioso – ha aggiunto Scino - è annoverato tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nozione che si ricorda essere attribuita dallo Stato in stretta relazione all'attività effettivamente posta in essere, che deve perseguire fini di religione e di culto. La legge n. 222/1985 precisa, inoltre, che le attività degli enti ecclesiastici, diverse da quelle di religione o di culto, sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime. Con riferimento, in particolare, alla questione dell’imposta comunale sugli immobili l'esenzione della stessa è prevista dall’art. 7, comma 1, lettere d) ed i), del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, in base al quale sono esenti dal pagamento gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, etc. Come noto, oltre all’attività “istituzionale” le comunità religiose svolgono, all'interno delle unità immobiliari di proprietà, attività che oltre a rivestire un alto valore morale, rientrano a pieno titolo nella richiamata disposizione legislativa. E ciò senza considerare che, anche nei contenziosi che su tale questione negli anni si sono succeduti, se il Comune impositore non deduce e non prova l'effettuale svolgimento di attività, anche solo in parte, oggettivamente commerciali (di cui al criterio di economicità previsto dall’articolo 2195 del Cod. civ.), tali edifici rientrano, per diritto canonico, nella struttura gerarchica di sancta romana ecclesia”.
(lb)