Tassa di soggiorno, Giocoli (FLI): "Delibera palesemente illegittima, richiesto un parere scritto al segretario generale"
Questo l’intervento della vice capogruppo di FLi Bianca Maria Giocoli
“Nel consiglio comunale odierno ho sollevato un’eccezione di illegittimità della delibera e del regolamento istitutivo della tassa di soggiorno.
In caso di ricorso al Tar e di accoglimento di sospensiva il bilancio va gambe all’aria; va bene politica del fare ma occorre fare bene. Come possono gli uffici aver dato un visto di legittimità ad una delibera palesemente illegittima? Per questo ho chiesto un parere scritto al segretario generale sui 4 punti sollevati all’interno della delibera.
Innanzitutto, l’art.4 del regolamento di applicazione comunale che si basa su stelle e spighe e non sul prezzo come dice chiaramente la norma che recita: ‘criteri di gradualità in proporzione al prezzo’, e non in proporzione ad altri criteri più o meno figurati. La norma non lascia spazio alla fantasia: la gradualità deve essere espressa solo dal prezzo e non da altro”.
“Poi altro vizio grossolano è l’entrata in vigore forzata al 1 luglio che è palesemente nulla in spregio all’art. 52 dlgs 446/97 che stabilisce che i regolamenti comunali che stabiliscono entrate anche tributarie e che vengono approvati con il bilancio non hanno effetto prima del primo gennaio successivo – continua Giocoli –.Ci sono dubbi su tale norma? O si tenta la sorte? Forse che il Comune incroci le dita sperando che non si impugni la delibera? Crediamo che un Comune non possa giocare alla roulette russa.
La legge è chiara e in più tale forzatura mette in seria difficoltà gli albergatori che hanno già fatto contratti con i tour operator nei mesi precedenti: perché volerli mettere in difficoltà subito alla prima applicazione della tassa? Non era meglio seguire il dettato legislativo? E la privacy che il Comune vuole istigare a violare chiedendo agli albergatori di disattendere l’art. 9 dlgs 322/1989 chiedendo atti e documenti che si pretende di visionare in barba ai divieti di diffusione?”
“Ma la perla è data dalla denominazione nella figura dell’albergatore del ‘soggetto responsabile degli obblighi tributari’ o responsabile d’imposta. Solo la legge può definire tali soggetti e in assenza di una norma statale tributaria sovraordinata che definisce tale figura il Comune si fa anche legislatore. Ci sembra un po’ troppo” ha concluso la consigliera.
(fdr)