Tassa di soggiorno, Giocoli (FLI): "Altro che emendamenti alla delibera, così come predisposta è palesemente illegittima e non può essere votata"
“Altro che emendamenti alla delibera sulla tassa di soggiorno; così come predisposta è palesemente illegittima e non può essere votata”. E’ quanto sostiene la vice capogruppo di FLI Bianca Maria Giocoli.
“La gatta frettolosa fece i gattini ciechi. Perché voler strafare e portare in approvazione delibere con svarioni giuridici e quindifacilmenteannullabili? Perché dileggiare in modo così palese le norme statali che impongono regole e precetti da rispettare? Solo per approfittaredell’opportunità servita su un piatto d’argento dallo Stato per rimpinguare il bilancio asfitticodel nostroComune ? – si chiede la consigliera –. Non una ma numerose norme della delibera e del regolamento sono palesemente annullabili a cominciare dal meccanismo previsto dall’art.4 del regolamento di applicazione comunaleche si basa su stelle e spighe e non sul prezzo come dice chiaramente la norma che recita: ‘criteri di gradualità in proporzione al prezzo’, e non in proporzione ad altri criteri più o menofigurati.
La norma non lascia spazio alla fantasia: la gradualità deve essereespressa solodal prezzo e non da altro”.
“Poi altro vizio grossolanoè l’entrata in vigore forzata al 1 luglio cheè palesemente nulla in spregio all’art. 52 dlgs 446/97 che stabilisce che i regolamenti comunali che stabiliscono entrate anche tributarie e chevengono approvati con il bilancio non hanno effettoprima del primo gennaio successivo – continua Giocoli –.Ci sono dubbi su tale norma? O si tenta la sorte? Forse che ilComune incroci le dita sperando che non si impugni la delibera? Crediamo che un Comune non possagiocare alla roulette russa.
La legge è chiara e in più tale forzatura mette in seria difficoltà gli albergatori che hanno già fatto contratti con i tour operator nei mesi precedenti: perché volerli mettere in difficoltà subito alla prima applicazione della tassa? Non era meglio seguire il dettato legislativo? E la privacy che il Comune vuole istigare a violare chiedendo agli albergatori didisattendere l’art. 9 dlgs 322/1989 chiedendo atti e documenti che si pretende di visionare in barba ai divieti di diffusione? Ma la perla è data dalla denominazione nella figura dell’albergatore del ‘soggetto responsabile degli obblighi tributari’ o responsabile d’imposta”.
“Solo la legge può definire tali soggetti e in assenza di una norma statale tributaria sovraordinata che definisce tale figura il Comune si fa anche legislatore. Ci sembra un po’ troppo” conclude l’esponente di FLI.
(fdr)