Autovelox, Alessandri (PdL): "Una sentenza della Cassazione dichiara annullabili le multe anche se l'apparecchio è autorizzato dal prefetto"

"Confermati i timori sollevati in questi mesi dal PdL"

“La seconda sezione civile della Cassazione ha stabilito che le multe contestate con autovelox automatici su strade urbane ordinarie sono annullabili dal giudice anche quando l'apparecchiatura è autorizzata dal prefetto (sentenza n. 3701/11)”. Questa la dichiarazione del consigliere del PdL Stefano Alessandri.
“L'articolo 4 della legge 168/02, che regolamenta le modalità di effettuazione dei controlli di velocità in assenza di agenti accanto alle apparecchiature (piazzate in postazioni fisse protette), stabilisce che tali controlli sono sempre possibili su autostrade e strade extraurbane principali e mai sulle strade urbane ordinarie (sono ammessi solo i tradizionali appostamenti di pattuglie munite di rilevatori), mentre su extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento occorre che ci sia l'autorizzazione prefettizia in base alla pericolosità del tratto, al traffico e alla difficoltà di fermare subito i trasgressori – ha aggiunto l’esponente del centrodestra –. Alcuni comuni hanno chiesto ai prefetti di autorizzare postazioni automatiche anche su strade cittadine che non hanno le caratteristiche per poter essere classificate di scorrimento (carreggiate separate, sosta fuori dalla sede stradale e semafori ad ogni incrocio). In questi casi, la linea seguita dai comuni è quella secondo cui, ai fini del controllo di velocità, la classificazione di strada urbana di scorrimento deriva dall'autorizzazione prefettizia a installare la postazione. La Cassazione ha bocciato questa tesi: pur confermando la discrezionalità, è stato puntualizzato che essa non può arrivare ad assumere decisioni contrastanti con disposizioni di legge. Quando ciò accade, il giudice di pace deve disapplicare il provvedimento dell'autorità amministrativa”.
“Occorre sospendere immediatamente le postazioni fisse dei viali Lavagnini, Matteotti, Gramsci, Etruria e XI Agosto – afferma Alessandri –, direttrici assimilate a strade di scorrimento ai sensi dall’art. 2 comma 3 d) del D. Lgs. 285/92 ed autorizzate con Decreto del Prefetto del 1/06/2010 emesso a seguito di istanza del Comune di Firenze, nonostante siano sprovviste di alcuni requisiti indispensabili per l’assimilazione alla categoria D quali: presenza di intersezioni con strade che si immettono in assenza di impianti semaforici; assenza di apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate e non prevedano banchine pavimentate sulla destra. E' inoltre doveroso avviare i procedimenti amministrativi per aggiornare il PGTU e sottoporlo alla discussione in Consiglio comunale”.
“Questo quanto riportato nella sentenza della Cassazione Civile n.3701/11 su rilevazione con autovelox su strada con autorizzazione del Prefetto: il Decreto legge 121 del 2002 ''non conferisce al prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2 del codice della strada: di conseguenza, laddove il prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del Cds, il giudice ordinario può disapplicare l'atto o il provvedimento amministrativo''. Nel caso esaminato la sanzione è stata annullata” ha concluso il consigliere del PdL”.

(fdr)


Segue il testo completo della sentenza della Cassazione
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Presidente -

Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Rel. Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8417-2009 proposto da:

Ar. Fa. S.r.l. (...), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Gi. Ca. elettivamente domiciliato in Ro., V.le delle Mi. (...), presso lo studio dell'avvocato Gi. Ro., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pa. Ia.;

- ricorrente -

contro

Comune Tr. (...), elettivamente domiciliato in Ro., Via Sa. (...), presso lo studio dell'avvocato Fr. Pi., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Gi. De Pi., Ga. Pi., Al. Ta., An. Co.;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 160/2009 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 20/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l'Avvocato Pa. Ia., difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato Fr. Pi., difensore del resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. - La controversia trae origine dalla violazione dei limiti di velocità consentiti su strada compresa all'interno del perimetro urbano del Comune di Tr., toponomasticamente denominata viale Ob., illecito accertato da autovelox collocato in posizione fissa secondo quando previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168).

2. - Giudicando in grado di appello, il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 20 gennaio 2009, ha rigettato il gravame proposto dalla proprietaria dell'autoveicolo, S.r.l. Ar. Fa., nei confronti del Comune di Tr. L'appellante aveva sostenuto l'illegittimità dell'uso dell'apparecchio di rilevazione della velocità con postazione fissa, perché effettuato all'interno di una strada di viabilità, priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come strada urbana di scorrimento. L'illegittimità del provvedimento prefettizio di inserimento della strada in questione nell'apposito elenco predisposto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge del 2002, determinava l'illegittimità dell'uso della apparecchiatura in questione e di conseguenza dell'accertamento della sanzione.

Il Tribunale ha ritenuto che far rientrare una strada tra le strade urbane di scorrimento rappresenta una questione di discrezionalità tecnica riservata agli organi della pubblica amministrazione, insindacabile da parte del giudice ordinario, rigettando quindi l'appello.

3. - Per la cassazione della sentenza in epigrafe propone ricorso S.r.l. Ar. Fa., affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione.

4. - Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2, lett. C e D del codice della strada e dell'art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2002. Si tratta non già di esercizio di discrezionalità amministrativa, ma di mera applicazione delle norme di legge che disciplinano le modalità con le quali è possibile da parte del Prefetto procedere alla individuazione delle strade come "strade di scorrimento" in presenza dei requisiti strutturali previsti dalla normativa richiamata. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

5. - All'esito della disposta trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., il ricorso veniva rinviato alla pubblica udienza. Le parti depositavano memorie e il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

6. - Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.

La questione posta col ricorso consiste nello stabilire se in ordine alla qualificazione delle strade urbane come strade di scorrimento ai fini della applicazione della normativa citata per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocità, si sia in presenza di una completa discrezionalità amministrativa, oppure se l'Amministrazione ne sia priva, dovendo al riguardo soltanto verificare puntualmente la presenza dei requisiti strutturali previsti.

Occorre osservare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, 9 gennaio 2009, n. 310), al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall'Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l'Amministrazione stessa (operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall'Amministrazione) negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell'applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d'esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate. Nella fattispecie regolata dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, è rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere dell'ente proprietario, l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d'incidentalità nonché delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. E' del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante: parere conforme dell'ente proprietario), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d'apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell'ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio. Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell'esercizio del potere prefettizio previsto dalla norma in esame, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una e dell'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto. Ma le valutazioni attinenti al merito dell'attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d'incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. L'art. 4 del decreto-legge citato non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2, comma 3, del codice della strada: di talché, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l'atto o il provvedimento amministrativo.

Di conseguenza l'esame richiesto a tal fine dall'appellante circa la sussistenza o meno dei requisiti strutturali nel tratto di strada in questione, necessari ai fini dell'inserimento della stessa nel decreto prefettizio, doveva essere compiuto dal giudice dell'appello, non trattandosi di attività della Pubblica amministrazione nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa. Di qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altro magistrato del Tribunale di Treviso, che verificherà se l'inclusione della strada in questione nell'elenco contenuto nel decreto prefettizio sia stata operata o meno nel rispetto della normativa del Codice della Strada che individua le caratteristiche strutturali che deve possedere una strada per essere qualificata come "strada urbana di scorrimento".

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Treviso.