Tia, Scino (Pd): "No all'Iva su questo tributo. Lo stabilisce la Corte Costituzionale"
"Il sindaco faccia proprio quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (e prima ancora anche dalla Corte Suprema) sulla Tia e si faccia portatore presso l’Anci (regionale e nazionali) per una scelta omogenea da parte dei Comuni nel rispetto di quanto affermato dai massimi Organi costituzionali in modo tale che venga richiesto al contribuente (solo) quanto giustamente e legittimamente dovuto". E' quanto chiede al sindaco il vice presidente del consiglio comunale Salvatore Scino che ha appena presentato una mozione su questo argomento. Nell'atto si ricorda "la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, secondo la quale la Tia è un vero e proprio tributo e in quanto tale non assoggettabile ad ulteriore imposizione Iva". (lb)
Si allega la mozione
Mozione in materia di TIA
Proponente: Consigliere Salvatore Scino.
MOZIONE
Il Consiglio Comunale:
Visto quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009, secondo la quale la Tia è un vero e proprio tributo, in quanto tale non assoggettabile ad ulteriore imposizione Iva;
Considerato che, per la stessa sentenza citata, per essere considerata davvero tariffa e dunque per poter applicare legittimamente l'Iva, il valore della Tia dovrebbe essere correlato al volume effettivo dei rifiuti prodotti e non alle dimensioni dell'abitazione o del posto auto.
Considerato che, per mere ragioni finanziarie, contro il chiaro disposto della Consulta, la manovra correttiva (articolo 14, comma 33 del di 78/2010) ha stabilito invece, senza effettive motivazioni, che la Tia è una tariffa e che quindi l'Iva andrebbe pagata.
Rilevato tuttavia che, nella fretta, il legislatore ha sbagliato finanche l’indicazione della tariffa “sotto esame”, sancendo la natura tributaria della Tia 2 (quella ancora inattuata) e non della Tia 1 (quella esaminata dai giudici costituzionali) e che per porre rimedio a tale errore un ordine del giorno, accolto dal Governo, ha poi chiesto di interpretare la definizione offerta dalla legge come "estesa" anche alla Tia 1.
Rilevato che, ancora contro il chiaro disposto della Consulta, la Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3/2010, per confermare tale interpretazione, ha recentemente ribadito la natura non tributaria della Tia 1 e quindi la sua assoggettabilità ad Iva, sostenendo che le due forme di Tia sono in pratica la stessa cosa.
Tanto premesso,
Considerato che la situazione di vero e proprio corto circuito istituzionale (una Circolare che smentisce una sentenza della Corte Costituzionale!) creerà sicuramente un contenzioso rilevante e dagli esiti scontati, visto che i giudici aditi non potranno non considerare irrilevante la Circolare delle Finanze ed incostituzionale l’art. 14, comma 33 del DL 78/2010, proprio in quanto contrari al dettato della Consulta.
Ritenendo che, tranne accettare sic et simpliciter il sovvertimento delle basi stesse del nostro Ordinamento giuridico, l’Amministrazione comunale debba porre in essere ogni opportuna azione affinché una tale situazione si possa finalmente chiarire, visto peraltro che il rispetto della Carta Costituzionale, come interpretata dal solo Organo a ciò deputato (la Corte Costituzionale), non è del resto certo un dovere solo del cittadino, quanto, invece e soprattutto, di tutti i poteri dello Stato, compresi gli enti locali.
Alla luce di quanto sopra esposto,
INVITA IL SINDACO
di voler far proprio quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (e prima ancora anche dalla Corte Suprema) e di farsi portatore presso l’Anci (regionale e nazionali) per una scelta omogenea da parte dei Comuni nel rispetto di quanto affermato dai massimi Organi costituzionali in modo tale che venga richiesto al contribuente (solo) quanto giustamente e legittimamente dovuto.