Gemellaggi, cambia il regolamento. Agostini (Pd): "Da oggi ruolo attivo del Consiglio nella stipula, gestione, revoca dei patti"

Dopo dodici anni di sperimentazione del primo regolamento che disciplinava i rapporti politici e le relazioni diplomatiche tra Firenze e le comunità che con noi hanno avviato patti di gemellaggio, amicizia e fratellanza, ieri il Consiglio comunale ha approvato le modifiche a regolamento per la stipula dei patti di gemellaggio, amicizia, fratellanza.  "Siamo veramente soddisfatti del lavoro di approfondimento svolto nelle commissioni competenti - ha detto la presidente della commissione Pace, diritti umani, relazioni internazionali e solidarietà Susanna Agostini - sono stati molti i consiglieri che hanno dato contributi significativi alla scrittura delle nuove regole. Ribadendo, nel contempo, le parti essenziali che stabiliscono il ruolo essenziale del Consiglio Comunale, ci siamo soffermati in particolare sul cambiamento significativo di due articoli: l' approvazione, conferma e revoca (articolo 5), la gestione delle relazioni in essere (articolo 9)" Un voto unanime del Consiglio ha sigillato la nuova versione, della quale vale la pena evidenziare alcuni passi determinanti: saranno proponibili nuove attivazioni, in particolari circostanze politiche, economiche o sociali, di relazioni con più di una Città di una stessa Nazione (articolo 1). L'Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione, dotato per la prima volta di un vero organico ed uno specifico capitolo di spesa, garantirà una continuità amministrativa in stretta collaborazione con la 7° commissione, il consiglio comunale e la giunta. Una novità essenziale a tutela di pari opportunità tra le varie realtà attivate nel mondo ( articolo 8). Altra modifica sta nella durata e nel rinnovo, con motivazione, del lavoro svolto di ogni sigolo rapporto attivato: ogni gemellaggio sarà confermato dal Consiglio Comunale ogni 10 anni e non più 20 come nel precedente regolamento; così come i patti di amicizia e fratellanza verranno rivotati dal Consiglio Comunale ogni 5 e non più 10 anni (articolo 5). "Il lavoro fatto ha dato un maggior ruolo all'interesse che ogni signolo consigliere vorrà svolgere - ha concluso l'Agostini - sia con gli attuali percorsi avviati che con quelli che potremo attivare nel futuro. Questo nuovo regolamento contribuirà a dare trasparenza e omogeniità nella gestione dei rapporti internazionali che, come lo stesso prevede, dovranno arricchirsi di contenuti e sostanziare nuove opportunità di cooperazione." (lb)

Si allega il regolamento con le modifiche approvate

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO,
DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

ART. 1 – Gemellaggi
Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli.

ART. 2 - Patto di Amicizia
Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

ART. 3 - Patto di Fratellanza
Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

ART. 4 - Caratteristiche della città gemella
Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Firenze, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura internazionale.

ART. 5 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.
Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.
Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla giunta Comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.
I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di giunta comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.
I Gemellaggi, i Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro tre mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Firenze.
Il Consiglio comunale si riserva il diritto di revocare i Gemellaggi ed i Patti di Amicizia e Fratellanza nel caso che nelle realtà territoriali si verifichino gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani o gravi conflitti in atto.
I provvedimenti di revoca esplicita di tali accordi sono proposti dal Consiglio comunale, sentita la Commissione Pace, Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali, con adeguata motivazione e confermati con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 6 – Stipula
Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.
Il Sindaco del Comune di Firenze può stipulare dopo l’esecutività della delibera del Consiglio Comunale.


ART. 7 – Attività
Il Comune di Firenze sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Firenze sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini.
I residenti delle città gemelle possono avere diritto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle tariffe previste, ad agevolazioni da determinare con specifica delibera - sentito il parere della Commissione Consiliare Pace, Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali - nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi comunali ed altri servizi che si ritengono possibili.


ART. 8 – Dotazioni
Il bilancio del Comune di Firenze prevede specifico capitolo per le spese e le entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso progettazione, fund raising, sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive e scambio di saperi e buone pratiche.
Il competente Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione è dotato di personale adeguato per la continuità e qualità dell'attività svolta e collabora con il Consiglio Comunale, la Giunta e la Commissione Pace, Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali.


ART. 9 - Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.
Il Sindaco o l'Assessore delegato nominano, ravvisata l’opportunità, con apposito atto, sentita la Commissione Consiliare Pace, Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali, un Comitato composto da un numero massimo di 5 persone tra cui è indicato il Presidente. Tale Comitato includerà una rappresentanza di almeno due membri del Consiglio comunale.
Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco o Assessore competente può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Firenze in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.